Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
Art. 18
 (Gestione del demanio turistico balneare)
1. Al fine di fronteggiare le urgenti esigenze operative della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti anche in esito all'intervenuta disdetta della convenzione stipulata il 9 marzo 1998 tra la Regione e il Ministero dei trasporti e della navigazione, con conseguente cessazione dell'avvalimento delle Capitanerie di porto per la gestione del demanio turistico balneare, è autorizzato, previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, il trasferimento alla Regione, nel limite di due unità, del personale civile degli Uffici marittimi già esercitante le suddette funzioni di gestione.
2. Il personale trasferito ai sensi del comma 1 è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente all'area rivestita, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione di provenienza, secondo la seguente equiparazione:
Area funzionalePosizione economicaQualifica funzionale di equiparazioneNumero di unità
C 1Consigliere2


3. L'inquadramento ha effetto dalla data dei relativi provvedimenti amministrativi. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'Amministrazione di provenienza; al personale medesimo spetta, alla data di inquadramento:
a) il trattamento economico complessivo annuo della qualifica di inquadramento, individuato in base ai valori indicati dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti regionali;
b) la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e il trattamento di cui alla lettera a); tale differenza viene conservata a titolo di maturato economico, secondo quanto disposto dal comma 4.

4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 non può cumulare i benefici contrattuali spettanti presso l'Ente di provenienza con i benefici contrattuali spettanti presso la Regione. In ogni caso è garantito il trattamento economico contrattuale di miglior favore.
5. In relazione agli inquadramenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell'organico del ruolo unico regionale.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 6 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati, che presentano sufficiente disponibilità:
- U.P.B. 52.2.4.1.1- capitolo 550;
- U.P.B. 52.2.8.1.659- capitolo 9630;
- U.P.B. 52.2.8.1.659- capitolo 9631;
- U.P.B. 52.5.8.1.687- capitolo 9650.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2002