1. Al fine di favorire il completamento dell'elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti, anche se non iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna è autorizzato a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi per la medesima finalità, ai sensi dell'
articolo 16 della legge regionale 22/1987, fissando termini perentori per la rendicontazione della spesa.