Art. 16 bis
(Interventi su mote e casoni della laguna di Grado e Marano)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con i concessionari di mote e casoni direttamente interessati all'utilizzo delle vie d'accesso alla concessione, non costituenti canali lagunari, per l'esecuzione, da parte degli stessi, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la partecipazione, da parte degli stessi, al finanziamento degli interventi quando questi siano eseguiti dall'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di salvaguardare le peculiarità turistiche e ambientali delle mote e dei casoni nell'ambito lagunare, la Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a porre in essere direttamente l'iter autorizzatorio.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 13, L. R. 14/2016