Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
Art. 15
 (Interventi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna)
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'importo di lire 100 milioni previsto per gli interventi da eseguirsi in economia a cura del Servizio dei porti e della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22/1987, è elevato a euro 200.000.