Art. 11
(Finanziamento di attività promozionali nel settore dei trasporti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate in conformità agli indirizzi programmatori di cui all'
articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2, commi 4, 5, 6 e 7, della
legge regionale 10/2001, che conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.
3. I fondi necessari per le iniziative di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto merci o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.