Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.
Art. 10
 (Modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000, in materia di interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5)
1. All'articolo 4, comma 4, della legge regionale 2/2000, le parole <<un contributo corrispondente all'onere di progettazione assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato SpA medesime>>.