1. All'
articolo 4, comma 4, della legge regionale 2/2000, le parole <<un contributo corrispondente all'onere di progettazione assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato SpA medesime>>.