Art. 1
(Interventi per il potenziamento dei raccordi ferroviari gestiti dai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche in concorso con le Ferrovie dello Stato SpA, nella misura massima del 100 per cento ai Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aventi sede nel territorio regionale per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento, anche al fine dell'adeguamento agli standard comunitari, dei raccordi ferroviari da questi gestiti aventi funzione di collegamento tra i binari che servono le unità produttive insediate nei rispettivi ambiti territoriali e le reti ferroviarie gestite dalle Ferrovie dello Stato SpA.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 49, L. R. 15/2005