(Spese correnti nel settore della portualità di competenza regionale e della navigazione interna)
1. Al fine di garantire tempestività e immediatezza nel fronteggiare eventuali urgenze, i programmi adottati dalla Giunta regionale per gli interventi in materia di porti di competenza regionale e di navigazione interna, previsti dall'
articolo 22 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, nonché dall'
articolo 40 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e finanziati mediante accreditamento dei fondi al funzionario delegato della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche ai fini dell'utilizzo delle complessive risorse finanziarie disponibili.