Art. 3
(Convenzioni)
1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per delegare a esse lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla pubblica amministrazione, ivi comprese funzioni relative a procedimenti per l'attribuzione di benefici ai disabili previsti dalle norme nazionali e regionali.