Art. 2
(Designazioni)
1. I soggetti pubblici, ivi compresi i loro enti strumentali e aziende speciali, di cui all'articolo 1, comma 2, presso i quali operano organismi consultivi, assicurano negli stessi la partecipazione di un rappresentante per associazione o ente di cui all'articolo 1, comma 1, operanti nel territorio regionale.
2. Le designazioni avvengono con riferimento alle tematiche rappresentate e precisamente l'UNMS per le problematiche inerenti all'invaliditā per servizio, l'ANMIL per le problematiche relative all'invaliditā e sicurezza sul lavoro, l'ANMIC per le problematiche relative all'invaliditā civile, l'ENS per le problematiche relative ai minorati dell'udito e della favella e l'UIC per le problematiche inerenti ai minorati della vista.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono autonomamente alle designazioni presso gli enti interessati, dando contestuale notizia delle stesse al Comitato di cui all'articolo 1, comma 1.