Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art. 4
 (Finanziamenti alla proprietā coltivatrice e per la conservazione dell'integritā aziendale)
1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivitā agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 97/1994, le Comunitā montane e le Province di Trieste e di Gorizia accordano la prioritā nel finanziamento per le spese connesse all'acquisto di terreni destinato a:
a)la formazione della proprietā coltivatrice;
b)l'arrotondamento per accorpamento della proprietā coltivatrice;
c)l'arrotondamento della proprietā.

2. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono, nell'ordine:
a)coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di etā compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b)eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalitā e i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 97/1994;
c)cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di etā compresa tra i diciotto e quarant'anni, residenti in comuni montani;
d)altri soggetti come individuati dall'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 12/1998.

3. Qualora i terreni di cui al comma 1, nei dieci anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo, vengano alienati, divisi o venga modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dai contributi, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi, secondo le modalitā previste dalla legislazione regionale vigente in materia.
5. Per le finalitā di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 97/1994, il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici č determinato al momento dell'esercizio del diritto mediante perizia giurata di un professionista iscritto all'Albo con qualifica di dottore forestale o di perito agrario iscritto al Collegio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2006