Art. 3
(Accordi di programma)
1. Gli accordi di programma con gli enti locali territoriali, i loro consorzi, gli enti territoriali concessionari di pubblici servizi e le pubbliche amministrazioni competenti sono finalizzati a decentrare nei territori montani le attivitā e i servizi per i quali non č indispensabile la presenza in aree metropolitane, quali, tra l'altro, gli istituti di ricerca, laboratori, corsi e diplomi universitari, musei, infrastrutture culturali ricreative e sportive, case di cura e assistenza, disponendo i finanziamenti necessari.