Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art. 21
 (Norma finanziaria)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le spese ivi richiamate fanno carico all'unitā previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 4, gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 fanno carico all'unitā previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 3, fanno carico all'unitā previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/2003
2 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
3 Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007