Art. 21
(Norma finanziaria)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a fare fronte alla spesa per le finalitā di cui agli articoli 15, 16 e 17 con risorse del Fondo regionale per lo sviluppo montano diverse da quelle assegnate dallo Stato ai sensi dell'
articolo 2 della legge 97/1994 al fine di garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti agli articoli suindicati.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le spese ivi richiamate fanno carico all'unitā previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 4, gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 fanno carico all'unitā previsionale di base 2.2.61.1.34 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6173 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 14, in relazione a quanto ivi previsto, si intendono a carico dei trasferimenti in favore delle Comunitā montane disposti per le finalitā della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 3, fanno carico all'unitā previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 12/2003
2 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
3 Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007