Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008
Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori dei Comuni montani e parzialmente montani cosė come individuati dalla Giunta regionale in applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.