Art. 19
(Strumenti conoscitivi per il coordinamento e la valutazione degli interventi nei territori montani)
1. Gli uffici e gli enti regionali trasmettono al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna i dati relativi agli interventi finanziari localizzati in comuni montani.
2. Il Servizio autonomo cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo i dati e la documentazione necessari in particolare sull'attività degli enti locali, delle istituzioni e degli organismi economici e finanziari del sistema pubblico allargato regionale, anche ai fini della costituzione di una banca dati informatizzata gestita direttamente dal Servizio medesimo, a tal fine collegato alle reti informatiche pubbliche regionali e nazionali.
3. Per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati e delle informazioni raccolte, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può avvalersi della collaborazione di esperti esterni e di istituti, associazioni, società ed enti di ricerca.