Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art. 17
1. Le Comunitą montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuitą didattica nell'offerta formativa.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, le Comunitą montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilitą, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
3 Comma 4 sostituito da art. 47, comma 3, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 18/2004
5 Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 17/2006
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 4, L. R. 17/2006
7 Articolo sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 4/2008
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 4/2008