Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art. 16
 (Centro internazionale di ricerca sulla montagna)
1. Al fine di promuovere il processo di sviluppo dell'area montana regionale, l'Amministrazione regionale sostiene l'attivitā di ricerca scientifica e tecnologica, innovativa e sperimentale destinata anche a supportare le imprese montane, a formare figure professionali adeguate alle esigenze della montagna e a sviluppare rapporti di collaborazione transfrontaliera e transnazionale nel campo della ricerca applicata, attraverso la costituzione di un Centro internazionale di ricerca sulla montagna, che coinvolga a livello locale prioritariamente l'Universitā degli studi di Udine e l'Agemont SpA.
3. A tal fine l'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare il protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
4. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna cura gli aspetti amministrativi necessari per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le finalitā di cui al comma 2 č autorizzata la spesa di lire 600 milioni suddivisa in ragione di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2 Comma 7 abrogato da art. 46, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.