Legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
Art. 15
 (Trasporti pubblici)
2. I contratti stipulati dai Comuni possono in particolare prevedere servizi sperimentali a chiamata nelle zone a bassa densità abitativa, attivati utilizzando autoveicoli per il trasporto di persone o promiscuo che garantisca, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, agli invalidi e agli anziani.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 28, L. R. 3/2002
2 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 29, L. R. 3/2002
3 Comma 4 sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
4 Comma 5 abrogato da art. 45, comma 2, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
5 Comma 1 interpretato da art. 4, comma 16, L. R. 22/2010