Art. 14
(Agevolazioni per gli imprenditori commerciali)
1. Alle attivitā commerciali e ai pubblici esercizi situati nei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani si estendono le agevolazioni in materia fiscale e contabile previste dall'
articolo 16 della legge 97/1994.
2. A tal fine l'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare apposito concordato con l'Amministrazione finanziaria regionale.