2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano di sviluppo rurale, al fine di valorizzare le risorse agricole e naturali delle zone montane e sostenere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura praticata nelle aree di cui all'articolo 2, prevede azioni dirette a:
a) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto delle carni, lattiero-caseario e degli allevamenti minori;
b) favorire l'adozione di tecniche colturali compatibili con l'ambiente e sostenere la realizzazione di strutture di raccolta, trasformazione e commercializzazione delle produzioni biologiche;
c) migliorare e valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali locali.