Art. 1
(Finalitą della legge)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, sulla base di quanto stabilito dall'
articolo 44 della Costituzione, dall'articolo 4 dello Statuto di autonomia, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e in applicazione della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo economico, sociale e culturale delle zone montane a beneficio delle popolazioni residenti e delle attivitą economiche che vi si svolgono.
2. Ai fini della attuazione della presente legge, la Regione considera le zone montane quale parte fondamentale del proprio patrimonio storico, culturale, ambientale e socio-economico e ne tiene adeguato conto nella propria azione di programmazione e di indirizzo.
3. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce intese con le Regioni transfrontaliere e con l'Unione europea e contribuisce alla promozione di politiche comunitarie finalizzate allo sviluppo delle Regioni dell'arco alpino.