Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 5

(Programmi radiotelevisivi della Regione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..

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2. La Giunta regionale può disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

Note:

Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 13, L. R. 13/2002