Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020
Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 2
(Obiettivi)
1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dai principi deontologici, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale, gli strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;
c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero;
d) la massima comunicazione interna realizzata nell'ambito del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
2. Le attività d'informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché degli atti amministrativi generali;
b) illustrare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento della Regione, favorendo l'accesso ai servizi forniti;
c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.