Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 16

(Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)

1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. è applicata, per ogni assenza, una trattenuta del cinque per cento sull'indennità mensile.

2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.

3. È considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Co.Re.Com..

4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.