Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 11

(Programmazione delle attività)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.