Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
CAPO V
 Norme finali
Art. 24
 (Norme finanziarie)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
-52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;
-52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;
-52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 39, L. R. 23/2001