Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
CAPO II
 Comunicazione istituzionale
Art. 3
 (Strutture competenti e modalità)
1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 5/2018
2 Comma 1 bis sostituito da art. 10, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 4
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 26/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Programmi radiotelevisivi della Regione)
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 6, comma 13, L. R. 13/2002