Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 4
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 26/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.