Art. 22
(Qualificazione e formazione professionale)
1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com..