Art. 21
(Norma transitoria)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.
2. Sino all'insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla
legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.
3. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge regionale 22/1991.