Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 20
 (Struttura)
1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2004
2 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 16/2013
3 Comma 1 bis abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 16/2013