Art. 18
(Permessi)
1. Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l'espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.