Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 15
 (Cause di incompatibilità)
1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;
b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.