Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).
Art. 1
1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:
a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;
b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;
c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com..

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 4/2017