Legge regionale 09 marzo 2001, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanitā e politiche sociali.
Art. 8
 (Borsa di inserimento lavorativo)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, l'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 della legge regionale 17/1994 č fissato in lire 550.000 ed č soggetto ad adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito al mese di gennaio. Al conseguente maggiore onere si provvede, a decorrere dalla predetta data, nei limiti dello stanziamento giā iscritto sull'unitā previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.