Legge regionale 09 marzo 2001, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.
Art. 6
 (Disposizioni in materia di donazione e trapianto)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, all'accertamento della morte, effettuato dal collegio medico, può assistere un medico di fiducia indicato dalla famiglia del potenziale donatore.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
6 Comma 6 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004