Legge regionale 09 marzo 2001, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 02/07/2020

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.
Art. 10
 (Modifiche e abrogazioni di norme regionali)
4. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole <<in possesso della cittadinanza italiana e>> sono abrogate.
6.
L'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

8. È abrogata la legge regionale 18 marzo 1992, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
2 Comma 10 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
3 Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
4 Comma 1 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
5 Comma 5 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
6 Comma 4 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 2, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
7 Comma 4 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.