Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2001

Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001.