Art. 9
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 11, lettera b) 16 e 17, e dagli articoli da 3 a 8, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1.