﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 12 febbraio 2001

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO VIII</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme transitorie e finali</span></p><a name="art28"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art. 28</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 13/2009</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 2, è inserito il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella  prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 5, è inserito il seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norma transitoria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Fino alla formale istituzione della Commissione tecnico-consultiva VIA, di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 24 della presente legge, continua a svolgere le funzioni di organo di consulenza dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in particolare per quanto concerne l'espressione dei pareri di cui all'articolo 17 della legge regionale 43/1990, il Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge regionale 46/1986, nella composizione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 65.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Abrogazioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono abrogati gli articoli 18 e 23 della legge regionale 43/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.</p></p></p></body></html>