Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

CAPO VII

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 26

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012

Art. 27

(Norma di coordinamento)

1. Nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente attuatore può richiedere, entro trenta giorni, l'attivazione della Conferenza alla struttura competente di cui all'articolo 32 ter, comma 4, della legge regionale 46/1986, come inserito dall'articolo 26. Tale richiesta è comunicata all'autorità procedente che dispone l'archiviazione del procedimento in corso.

2. Ai fini del coordinamento procedurale, entro l'1 gennaio 2002, sono ridisciplinate le funzioni di consulenza tecnica previste dalla legge regionale 46/1986; conseguentemente a decorrere dalla medesima data sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986.