Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

CAPO III

Procedimento semplificato

Art. 11

(Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi)

(4)

1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della legge regionale 7/2000.

(5)

3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004

Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004

Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, L. R. 18/2004

Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 13/2009

Parole sostituite al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2010

Art. 12

(Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)

(1)

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.

2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2009

Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 21/2015

Art. 12 bis

(Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)

(1)

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:

a) modifiche e ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:

1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;

2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.

b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;

c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.

(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, L. R. 9/2019

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023

Art. 12 ter

(Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)

(1)

1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento o per l'incremento della produzione e della logistica aziendale e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.

(2)(3)

2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.

2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.

(4)

Note:

Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019

Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023

Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023