﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 12 febbraio 2001

      , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finalità, principi organizzativi e procedimentali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole soppresse al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 29/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 29/2005</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Principi e ambito di applicazione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Esclusioni)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 19/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera u), L. R. 34/2017</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 &lt;&lt;Disciplina organica del turismo&gt;&gt;).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Portale dello sportello unico)<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 13/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 24, comma 6, L. R. 12/2002 nel testo modificato da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2015</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico)<p><span style="">(1)</span><span style="">(6)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.<p><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span><span style="">(7)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico.<p><span style="">(3)</span><span style="">(5)</span><span style="">(8)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 13/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 68, lettera a), L. R. 22/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 68, lettera b), L. R. 22/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del  24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 68 dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole ai commi 2 e 3 del presente articolo; le parole in questione risultano peraltro successivamente soppresse dall'art. 5, comma 1, L.R. 4/2011.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 4/2011</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 4/2011</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/2009</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 13/2009</p></p></p></body></html>