Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

Art. 16

(Spese)

1. In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i Comuni associati pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

(1)

2. Lo sportello unico provvede alla riscossione delle spese e diritti di cui al comma 1, riversandoli alle Amministrazioni che hanno svolto attività nell'ambito del procedimento unico.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 13/2009