Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
CAPO III
 Procedimento semplificato
Art. 12
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 21/2015
Art. 12 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 18, comma 1, L. R. 9/2019
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
Art. 12 ter
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.
2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023