Art. 9
(Istituzione e gestione dello sportello unico)
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'
articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 13/2009
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 53, comma 1, L. R. 13/2009