Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Art. 4
1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.
3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.
4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.
5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2009