Art. 3
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2009
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 19/2012
3 Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera u), L. R. 34/2017