Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attivitā produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Art. 13
1. Nei casi in cui le attivitā previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attivitā o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attivitā o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso č presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attivitā č corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformitā dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attivitā e dell'avvenuto silenzio assenso.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009