Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Art. 12 ter
2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.
2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 6/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 18, comma 2, L. R. 9/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2023
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2023